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(25/02/2010)
RISPARMIO ENERGETICO/CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica non è cumulabile con eventuali contributi riconosciuti, per gli stessi interventi, dall’Unione Europea, dalle Regioni o da enti locali. La detrazione del 55% (articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007), attualmente applicabile fino al periodo d`imposta 2010, secondo quanto originariamente previsto dall’art.10, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007, risultava compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni, per i medesimi interventi, ed incompatibile con incentivi statali (quali, ad esempio, la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie).
Successivamente è stato emanato il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.115 che prevede espressamente, dal 1° gennaio 2009, la non cumulabilità tra gli incentivi di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell`efficienza energetica con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. In merito - ribadisce l’Agenzia - il Ministero dello Sviluppo Economico, istituzionalmente competente in materia di interventi per l’efficienza energetica, ha chiarito che la detrazione d’imposta del 55% è riconducibile a strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.