(12/10/2009)
Legge 23 luglio 2009, n. 99

"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136 

Con la presente si vuole informare tutti coloro che operano nella vendita di gas combustibile "a contatore" ed in particolare coloro che rivendono/distribuiscono misuratori del tipo fiscale di classe G2,5 / G4 / G6  che, con l'art. 30 "Misure per l'efficienza del settore energetico" della succitata legge la stessa ai punti 21 e 23 di seguito riportati, vieta la rigenerazione con decorrenza dal 31.7 del corrente anno di tali strumenti .

21. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio. 
23. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione. 

Per ulteriori informazioni/delucidazioni in merito i nostri uffici tecnico/commerciali siamo a Vostra completa disposizione

N.B. : per tutti coloro che ne fossero interessati è possibile visionare il testo legge citato al seguente indirizzo web http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm