Corresponsabilità

Nel soffermarci all'evento disastroso avvenuto il 30 settembre 1994 in viale Monza a Milano, quando un intero palazzo fu distrutto; sette persone restarono sepolte dalle macerie, numerosi feriti e superstiti per molti mesi rimasti senza tetto; certamente innovativa, e sorprendente in fase con il nuovo criterio d'attribuzione delle responsabilità, é la sentenza del Tribunale di Milano, depositata il 15 giugno 2000 con il 7516, proprio nei giorni d'entrata in vigore del decreto legislativo 164/2000 (21 giugno 2000), nella quale sono acquisiti i concetti informatori della direttiva nr. 98/30/CE, diramata tuttavia quattro anni dopo i fatti.

Per la prima volta il Giudice ha stabilito che un'azienda distributrice di gas ha responsabilità anche per un incidente originatosi a valle del punto di consegna e l'ha condannata al risarcimento dei danni, in solido con gli eredi di una delle vittime, abitante nell'alloggio ove si era verificata l'esplosione.
Va evidenziato che l'inchiesta penale non aveva accertato la specifica origine tecnica della fuga di gas e della conseguente esplosione, lasciando intatte le ipotesi di una negligenza o di un guasto: per questo nessuno é stato riconosciuto perseguibile penalmente. Eppure, senza riconoscere e definire il fatto scatenante né la responsabilità diretta, si é configurata davanti al Giudice una situazione di corresponsabilità fra azienda distributrice del gas e conduttore dell'alloggio , i due segmenti terminali del sistema di approvvigionamento del gas, di pericolosità a tutti nota e pertanto degna della massima cautela. E' ora necessario comprendere e assorbire le motivazioni della sentenza, anche se la stessa potrebbe non essere definitiva per la facoltà delle parti di ricorrere in appello. D'ora in poi, però, il rapporto fra aziende distributrici del gas e utenti non é più configurabile come una semplice consegna di un prodotto, quanto piuttosto come un rapporto da mantenere sotto controllo in ogni sua fase, a partire dal momento della prima erogazione e per tutta la durata del contratto di approvvigionamento.